REGOLAMENTO PAV UFFICIALE ENCI
In attuazione di quanto previsto all’Art. 55 del Regolamento delle prove dei cani da ferma, si intende svolgere le prove di cui all’intestazione secondo le modalità qui di seguito descritte.
OBIETTIVO
1. Ampliare la base quantitativa di verifica dei soggetti appartenenti alle razze Continentali da ferma in possesso dei cacciatori italiani e allevatori, dei quali attualmente solo un porzione molto esigua partecipa alle prove ENCI.
2. Creare una documentazione ufficiale con finalità zootecniche su soggetti che attualmente sfuggono ad un controllo attendibile e che consenta di arricchire la riproduzione in virtù di una più ampia base genetica.
3. Incoraggiare un maggior numero di cacciatori e proprietari di Continentali ad avvicinarsi alle prove di lavoro controllate dalle Società specializzate e riconosciute dall’ENCI, anche attingendo da coloro che attualmente si dedicano alle “gare” indette da organizzazioni locali con finalità unicamente d’intrattenimento o agonistiche.
REGOLAMENTO
Art.1
a) Le PAV vengono organizzate su tutto il territorio nazionale per iniziativa della Associazioni di razza Continentali eventualmente in collaborazione con locali sezioni di Associazioni Venatorie e/o Gruppi Cinofili.
b) Le PAV sono autorizzate dall’ENCI che approva il presente regolamento.
c) Lo svolgimento delle PAV viene comunicato dalle Associazioni di razza all’Ufficio Prove ENCI con un anticipo di almeno 90 giorni.
d) Le PAV non danno luogo a classifica e l’elargizione di eventuali premi esula dalle finalità zootecniche della manifestazione al solo scopo di incentivare la partecipazione.
e) Le PAV sono giudicate da Esperti scelti fra quelli abilitati dall’ENCI per le prove di caccia ai quali le Associazioni di razza corrisponderanno il rimborso spese secondo le tariffe stabilite dall’ENCI.
f) La tassa d’iscrizione alle PAV viene definita all’atto della loro programmazione, maggiorata del 20% di IVA allorché i partecipanti non sono soci dell’ENCI o di un’Organizzazione Socio Collettivo ENCI. Nelle PAV per le quali le Associazione di razza offrono iscrizione gratuita, l’ENCI rinuncia parimenti alla riscossione della quota ad esso destinata.
Art. 2
a) La partecipazione è aperta in classe unica a tutti gli iscritti al Libro Genealogico, di almeno 9 mesi d’età. Scopo delle PAV è la valutazione delle qualità naturali, fra le quali la precocità è dote fondamentale; da cui l’incoraggiamento alla partecipazione anche di cani molto giovani, che non abbiano ottenuto qualifiche in prove di lavoro ENCI con in palio il CAC.
b) Le prove si svolgono su “tutta la selvaggina naturale” nel corso di tutto l’anno.
Le PAV possono essere organizzate anche su beccacce, su selvaggina da montagna e su beccaccini.
c) Le PAV potranno essere ospitate in zone di Ripopolamento – previa autorizzazione dei locali Enti responsabili – o in Aziende Faunistiche.
In questo secondo caso, durante il periodo di caccia, le PAV potranno svolgersi secondo la formula del “selvatico abbattuto”. Salvo imprevedibili casi eccezionali – e comunque a discrezione del giudice – lo stesso terreno non dovrà essere utilizzato per più turni ed è comunque vietata l’immissione di selvaggina durante lo svolgimento della prova.
d) Quando non è previsto l’abbattimento del selvatico, la PAV comprende sempre la verifica del “riporto a freddo” su selvaggina allo scopo fornita già morta agli organizzatori con destinazione alimentare, come da indicazione apposta dal fornitore sulla relativa bolla di consegna.
I TURNI
Art. 3
a) I cani concorrono a singolo.
b) I turni avranno la durata di 20 minuti. Dopo il completamento del primo turno di tutti i concorrenti, sarà facoltà del giudice far effettuare “turni di richiamo” a quei cani per i quali il primo turno non ha consentito un giudizio esauriente. La durata del richiamo è a discrezione del giudice.
Art. 4
a) La valutazione del cane è riferita alle sue qualità naturali e non tiene conto dei comportamenti indotti dal dressaggio. Pertanto la mancata correttezza al frullo e/o sparo non è motivo di penalizzazione. Il turno del cane che insegue la lepre o ungulati in genere, sottraendosi prolungatamente al controllo del conduttore, viene interrotto ed il cane viene successivamente rivisto in un turno di richiamo della durata decisa dal giudice.
b) Il turno potrà essere interrotto prima dello scadere dei 20 minuti per palese inidoneità del cane ovvero perché:
Ø il cane non ha cerca impegnata;
Ø la sua cerca è troppo ristretta in relazione alla natura del terreno in cui si svolge la verifica;
Ø il cane non dimostra il collegamento necessario per una proficua azione di caccia;
Ø il cane ha dimostrato disinteresse per la selvaggina;
Ø al contatto della selvaggina, il cane diventa incontrollabile.
Durante il turno il conduttore dovrà limitare l’uso di fischi o richiami; un insistente comportamento difforme determinerà l’interruzione del turno.
I GIUDIZI
Art 5
a) Il giudizio è riferito all’efficienza venatoria e tiene conto però anche della tipicità di razza, con particolare riferimento all’espressione di cerca e di ferma.
b) Il giudice compila l’allegata scheda apponendo una sintetica valutazione per ciascuna delle voci contemplate, così da consentire il consolidamento dei dati ai fini della identificazione dei pregi e difetti più frequenti nella razza, per quindi orientare di conseguenza il “piano di allevamento”.
c) La sintesi del giudizio viene espressa da un voto numerico sulla falsariga dei voti scolastici che va dal 4 al 5 per esprimere l’insufficienza e dal 6 all’8 per segnalare i vari gradi di idoneità (equivalenti di fatto al Buono, Molto Buono ed Eccellente) con la possibilità di modulare la votazione anche con frazioni di mezzo voto (ovvero il 6,5 ed il 7,5) che consente di recuperare una più articolata differenziazione del giudizio complessivo. L’adozione del voto numerico ha la finalità sia di differenziare inequivocabilmente l’esito di queste prove da quello delle prove ENCI valide per il Campionato, sia per facilitare la determinazione di quozienti medi relativi alla razza ed ai suoi riproduttori.
f) la scheda include una valutazione sintetica circa la tipicità morfologica del soggetto che si limita ad escludere dal giudizio funzionale i soggetti con difetti morfologici da squalifica.
IL RIPORTO
Art. 6
a) Il riporto è una qualità naturale delle razze Continentali e pertanto va sistematicamente verificato nelle PAV. Ciò avverrà sia nelle verifiche a “selvatico abbattuto” che nelle prove con “riporto a freddo”.
b) Il riporto dovrà esser spontaneo e gioioso. Sarà valido purché il cane, dopo aver abboccato la selvaggina, si diriga verso il suo conduttore col selvatico in bocca ed anche senza la consegna “alla mano”. Non sarà idoneo il riporto preceduto da strette che danneggiano palesemente la selvaggina abboccata o da vistosa asportazione di penne.
c) L’impegno nella ricerca del selvatico da riportare è considerato parte integrante delle qualità naturali del cane (come espressione del suo istinto predatorio); pertanto non sarà idoneo il cane che non si impegna nella ricerca dell’oggetto del riporto e/o non lo ritrova. A questo fine il conduttore lo potrà aiutare con la voce e coi gesti indicando la direzione in cui il cane deve rivolgere la ricerca del selvatico da riportare.
d) La verifica del “riporto a freddo” avverrà alla fine di tutti i turni, in una zona appartata e di vegetazione alta che impedisce la visone a terra del capo morto lanciato dall’incaricato. Il cane ed il suo conduttore saranno ad una distanza di circa una quindicina di metri da dove viene effettuato il lancio. Il cane sarà trattenuto al guinzaglio. Lo sparatore sparerà un colpo a salve con una pistola di calibro non inferiore al n° 9. Solo allora – su invito esplicito del giudice – il ch e verrà liberato e, se necessario, indirizzato verso il luogo di caduta del capo da riportare.
e) Il cane che dimostra paura dello sparo non sarà ritenuto idoneo. Nel caso di dubbio, il giudice farà ripetere la verifica dello sparo.
f) Su richiesta del conduttore – e per assimilazione con prove tipo S. Uberto – nelle PAV con selvatico abbattuto il conduttore provvede personalmente allo sparo, previa presentazione della documentazione attestante la validità in corso del porto d’armi e dell’assicurazione.
Art. 7
Le singole Associazioni specializzate potranno adottare delle specifiche norme attuative a parziale integrazione del presente regolamento, previa approvazione dell’ENCI.